Lo Statuto

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI DEL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA
in sigla
ACCEVE

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Art. 1 Costituzione e denominazione

E’ costituita una Associazione denominata “ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI DEL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA”.
L’Associazione potrà operare anche sotto la denominazione abbreviata “ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIALISTI DEL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA”.
L’Associazione potrà operare anche sotto la sigla “ACCEVE”.

Art. 2 Sede legale

L’Associazione ha sede presso lo Studio del Presidente pro tempore e potrà essere trasferita altrove su decisione dell’Organo Esecutivo, che in questa Associazione prende il nome di Consiglio Direttivo.

Art. 3 Durata

L’Associazione ha durata indeterminata e cioè fino a delibera di scioglimento da parte dell’Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 Oggetto

L’Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e non confessionale. Essa ha per scopo la valorizzazione e la tutela delle professioni di dottore commercialista e ragioniere, così come configurate dai rispettivi Ordinamenti professionali.
Tale scopo sarà realizzato attraverso la promozione e l’attuazione di iniziative dirette:
a. allo studio ed approfondimento, a livello scientifico e tecnico-applicativo, delle materie che costituiscono attualmente, o che potranno costituire in futuro, oggetto delle professioni di dottore commercialista e ragioniere, nonché delle materie complementari o comunque attinenti alla stessa;
b. allo studio dei problemi e delle esigenze delle suddette categorie, prestando assistenza ai propri membri con tutti i mezzi a disposizione ed in tutte le circostanze nelle quali il suo intervento sia opportuno e necessario;
c. alla valorizzazione della funzione del dottore commercialista e del ragioniere nel più ampio contesto economico-sociale.
d. rappresentare, tutelare e difendere gli interessi comuni e diffusi degli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, confrontandosi con tutte le forze sociali, economiche e politiche del Paese;
In particolare l’Associazione potrà:
– svolgere attività di studio e ricerca scientifica, compiere indagini e sondaggi, acquisire e diffondere conoscenza nelle materie di competenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri, nonché nelle materie complementari o comunque attinenti alle stesse;

– istituire corsi e scuole di aggiornamento, di perfezionamento, di specializzazione e di preparazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di ragioniere, anche avvalendosi di consulenti esterni o convenzionandosi con Università ed enti pubblici e privati;
– promuovere e realizzare iniziative editoriali scritte, audiovisive o per via telematica;
– convogliare le proprie attività culturali in un apposito Centro studi che potrà operare sotto una propria distinta denominazione;
– sostenere l’attività di enti che agiscono nel campo degli studi nelle materie di competenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri;
– promuovere, finanziare o patrocinare manifestazioni culturali in genere nel campo delle materie di competenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri;
– effettuare la raccolta, l’elaborazione e la diffusione di studi e di documentazioni;
– intraprendere iniziative tese a favorire i legami di solidarietà e collaborazione tra i colleghi anche sotto forma di progetti ricreativi e ludici;
– promuovere attività volte al consolidamento dei rapporti con le altre professioni economico-giuridiche, a un maggior riconoscimento delle categorie da parte delle istituzioni, a facilitare la collaborazione con le associazioni imprenditoriali, ad assumere iniziative per agevolare i colleghi all’avvio della professione e per diversificare e qualificare l’attività professionale;
– favorire, coordinare e promuovere tutte le iniziative sindacali, professionali e di servizio, anche internazionali, inerenti la categoria;
– contribuire alla sempre maggiore affermazione della categoria quale espressione di professionisti autonomi ed indipendenti;
– fornire adeguato sostegno organizzativo e promozionale a tutte le iniziative sopra specificate.
Per il conseguimento dei suoi scopi l’Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative, stipulare convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati, porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l’oggetto; essa potrà altresì coordinarsi con altri enti operanti nel settore, aggregare altri organismi per rendere più efficace la propria azione, nonché partecipare a società, consorzi, associazioni ed altre strutture organizzative aventi finalità similari alle proprie.

Art. 5 Fondo comune

Il fondo comune dell’Associazione è costituito da:
– quote di iscrizione e quote associative annuali;
– eventuali contribuzioni e sussidi dello Stato o di altri enti;
– liberalità, lasciti, erogazioni e contributi da chiunque disposti;
– redditi derivanti dal fondo comune stesso;
– ogni altra entrata comunque conseguita.

Art. 6 Esercizi sociali ed utili

L’esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 30 aprile dell’anno successivo verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario, da sottoporsi all’Assemblea generale per l’approvazione, che dovrà avvenire entro il 31 luglio. Detto rendiconto resterà depositato presso la sede dell’associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea in modo che ogni associato possa consultarlo e sarà successivamente trascritto sul libro verbali delle assemblee; sarà altresì diffuso agli associati mediante inserimento sul sito internet dell’associazione.

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7 Associati

Possono essere ammessi come associati tutti gli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Possono, altresì, essere ammessi come associati tutti gli iscritti ai Registri dei Tirocinanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
La domanda per l’iscrizione all’Associazione deve essere diretta al Consiglio Direttivo che, verificato il requisito professionale, delibera sull’ammissione. La formalità dell’iscrizione si ha con il versamento dell’apposita quota stabilita dal Consiglio.
Il Consiglio Direttivo stabilisce il contributo dovuto per l’iscrizione e quello annuale, che resteranno validi fino a diversa successiva delibera del Consiglio stesso.
Ai sensi dell’art. 111, comma 4-quinquies, lett. c) del T.U.I.R. è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
L’associato che non intenda più far parte dell’Associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, restando comunque tenuto al pagamento del contributo per l’anno in corso.
In via eccezionale, per particolari meriti o competenze, il Consiglio Direttivo potrà accettare la domanda di iscrizione di soggetti non aventi i requisiti professionali di cui sopra, così come potrà non procedere alla loro esclusione in caso di perdita degli stessi. In tal caso la delibera di ammissione e quella di non esclusione, devono essere ratificate, alla prima occasione, dall’Assemblea ordinaria degli associati.
L’esclusione dell’associato può aversi anche per gravi inosservanze delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. L’esclusione può aversi altresì per indegnità dell’associato o per morosità dello stesso nel versamento della quota annuale di Associazione.
L’esclusione è dichiarata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata, portata a conoscenza dell’interessato con lettera raccomandata A.R.. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione l’associato potrà richiedere al Consiglio Direttivo che la delibera di esclusione sia sottoposta, alla prima occasione, alla ratifica dell’Assemblea ordinaria degli associati, previa acquisizione ad opera di detta Assemblea del parere del Collegio dei Garanti.
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.
In ogni caso l’associato uscente o gli eredi dell’associato defunto non avranno diritto ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.
La quota ed il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8 Organi

Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea generale;
– il Presidente;
– il Consiglio Direttivo;
– il Direttore;
– il Comitato Scientifico;
– il Collegio dei Garanti.

Nessuno può far parte contemporaneamente di più organi dell’Associazione, eccezion fatta:
I. per la partecipazione all’assemblea;
II. per la collocazione del Presidente nel Consiglio Direttivo;
III. per la collocazione del Direttore nel Comitato Scientifico.
I componenti del Comitato Direttivo, del Comitato Scientifico e del Collegio dei Garanti, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Se durante il periodo del mandato i componenti del Consiglio Direttivo cessano per qualsiasi motivo dalla loro carica, si procede alla loro sostituzione secondo le norme previste dal codice civile per le società per azioni.
Se durante il periodo del mandato i componenti del Comitato Scientifico cessano per qualsiasi motivo dalla loro carica, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza degli altri componenti.

Art. 9 Assemblea generale

L’assemblea generale è costituita da tutti gli iscritti.
La qualifica di associato garantisce il diritto di elettorato attivo e passivo. Ogni associato ha diritto ad un voto.
L’assemblea generale degli associati in sede ordinaria:
– approva il rendiconto dell’anno solare precedente;
– stabilisce le direttive per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
– nomina il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Garanti, e può variarne il numero dei componenti;
– delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
L’assemblea straordinaria delibera le modifiche dell’Atto Costitutivo e delibera sullo scioglimento dell’Associazione stessa, provvedendo ove necessario alla nomina dei liquidatori.

Art. 10 Funzionamento dell’Assemblea

Le riunioni dell’Assemblea ordinaria sono convocate dal Presidente, ed in sua vece dal Consiglio Direttivo, con avviso contenente l’ordine del giorno, spedito per posta o inoltrato per telegramma, fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione. L’avviso deve essere inviato anche ai componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Garanti.
L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto ed inoltre quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente. In caso di assenza del Presidente e del vicepresidente, l’Assemblea sarà presieduta dal consigliere più anziano di età o dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente dell’Assemblea nominerà un segretario per la stesura del verbale della riunione. I verbali delle riunioni assembleari dovranno essere trascritti su un apposito “libro verbali assemblee” da tenersi a cura del Consiglio Direttivo, nonché portati a conoscenza degli associati mediante inserimento sul sito internet dell’associazione.
L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera validamente quando siano presenti più della metà degli associati ed in seconda convocazione, quale che sia il numero degli intervenuti; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli iscritti e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di 2/3 dei presenti.

Art. 11 Consiglio Direttivo

I componenti il Consiglio Direttivo, scelti tra gli associati, sono in numero dispari con un minimo di tre ed un massimo di quindici.
La scelta del numero e la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo hanno luogo per la prima volta nell’atto costitutivo. Successivamente il numero dei componenti rimane invariato fino a diversa delibera dell’Assemblea.
I componenti del Consiglio Direttivo eleggono nella prima seduta il Presidente, il segretario, il vicepresidente ed un tesoriere.
Il Comitato Direttivo dà attuazione agli indirizzi indicati dall’Assemblea e persegue, con i mezzi ritenuti più idonei, i fini dell’Associazione.
Al Consiglio Direttivo compete l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, eccetto quanto riservato all’Assemblea dal presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo può, con propria delibera, delegare funzioni o compiti al Presidente ovvero ad uno o più dei suoi componenti, attribuendo eventualmente anche il potere di firma. Particolari funzioni (escluse quelle di rappresentanza) possono essere delegate anche a non consiglieri purché regolarmente iscritti all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo, inoltre, nomina il Comitato Scientifico ed il Direttore secondo quanto previsto dagli artt.15 e 16.
Sulla base degli indirizzi indicati dall’Assemblea, il Consiglio Direttivo formula i programmi esecutivi per le varie attività della Associazione e fornisce gli indirizzi per la conduzione dell’attività culturale; per ogni iniziativa viene di regola individuato un responsabile, che ne segue l’esecuzione e riferisce al Consiglio Direttivo sull’andamento dei lavori.
Spetta inoltre al Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art.7, deliberare sulle iscrizioni e sulle esclusioni degli associati, nonché sulla determinazione del contributo di iscrizione e di quello annuale.

Art. 12 Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, si riunisce ordinariamente almeno una volta l’anno, su invito del Presidente ovvero quando ne facciano richiesta altri due componenti. La convocazione del Consiglio dovrà essere effettuata mediante avviso contenente l’ordine del giorno, da inviarsi per posta o per telegramma, fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima della data della riunione.
In assenza delle formalità di convocazione il Comitato Direttivo è validamente costituito se sono presenti tutti i suoi componenti.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza del Presidente e del vicepresidente, le riunioni saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri in carica.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti avrà prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione.

Art. 13 Attribuzioni del Presidente

Al Presidente compete:
-di rappresentare legalmente l’Associazione;
– di provvedere alla convocazione e di presiedere il Consiglio Direttivo e l’Assemblea;
– di vigilare sull’applicazione dello Statuto;
– di stare in giudizio come attore e convenuto;
– di firmare gli atti e i contratti dell’Associazione;
– di esercitare le altre attribuzioni che gli sono demandate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea;
– di eseguire le deliberazioni comunque adottate dagli organi dell’Associazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo stesso sarà sostituito dal vicepresidente nominato dal Consiglio Direttivo.
In caso di urgenza il Presidente potrà provvedere ad adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo limitatamente alla necessità di garantire la normale amministrazione. Tali provvedimenti dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva.

Art. 14 Rappresentanza dell’Associazione

Il Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, il vicepresidente) ha la legale rappresentanza e la firma dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Nei confronti dei terzi la firma del vicepresidente costituisce prova dell’assenza o impedimento del Presidente.
La rappresentanza e la firma dell’Associazione spettano altresì ai componenti il Consiglio Direttivo eventualmente delegati dallo stesso Consiglio ai sensi dell’art.11, nei limiti dei poteri delegati e con le modalità indicate nella relativa delibera.
La rappresentanza onoraria dell’Associazione può spettare anche ad altro associato designato dall’assemblea generale.

Art. 15 Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico propone, programma ed elabora le attività culturali dell’Associazione sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio Direttivo; svolge la propria funzione in piena autonomia culturale, nell’ambito delle scelte stabilite dai piani e dai bilanci.
Il Comitato Scientifico è composto dal Direttore che ne coordina lo svolgimento dell’attività e da un numero di membri stabilito a discrezione del Consiglio Direttivo.
I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo e decadono assieme al Consiglio Direttivo che li ha eletti.
In particolare il Comitato Scientifico:
a. predispone il programma pluriennale di attività e le sue articolazioni correlati alle disponibilità economico-finanziarie;
b. elabora e cura la realizzazione del programma pluriennale e delle sue articolazioni;
c. propone la formazione di gruppi di ricerca, di consulenza e di studio, ritenuti utili al conseguimento delle finalità dell’Associazione;
d. assegna ai propri componenti oppure ad altri associati il coordinamento delle sezioni relative ai settori di intervento, nonché compiti particolari attinenti all’attuazione dei singoli piani di attività;
e. gestisce ed organizza il Centro Studi qualora lo stesso venga istituito.

Art. 16 Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo. Egli:
a. è responsabile dei servizi culturali dell’Associazione ed eventualmente del Centro qualora venisse istituito;
b. può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo;
c. organizza l’attività del Comitato Scientifico;
d. riferisce al Presidente ed al Consiglio Direttivo sulle attività e sull’andamento dell’attività scientifica e/o del Centro Studi.

Art. 17 Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti si compone di 3 membri effettivi e di due supplenti.
Il Presidente del Collegio, qualora non venga nominato dall’Assemblea, è nominato nella prima riunione da parte del Collegio stesso.
In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dei componenti del Collegio dei Garanti, si provvede alla loro sostituzione secondo le norme del codice civile per le società per azioni.
Al Collegio dei Garanti compete il controllo sulla gestione amministrativa dell’Associazione ed il controllo sull’applicazione del presente Statuto.

Art. 18 Rimborsi spese e compensi

Ogni carica relativa a tutti gli organi previsti dal presente Statuto è assolutamente gratuita.
Tuttavia possono essere attributi dall’Assemblea, anche in modo differenziato, compensi periodici o non ricorrenti, legati a particolari responsabilità assunte, funzioni svolte, lavori eseguiti o specifici risultati conseguiti. Agli stessi soggetti può eventualmente essere assegnato il puro rimborso delle spese sostenute – e documentate – per l’esercizio delle loro funzioni.

Art. 19 Cessazione e Liquidazione

La cessazione dell’attività dell’Associazione deve essere deliberata dall’assemblea con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Associazione, l’Assemblea provvede alla nomina uno o più liquidatori qualora non sia possibile uno scioglimento immediato.
Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo è destinato ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 Dichiarazione

Agli effetti fiscali, di cui all’art. 111 del T.u.i.r., i comparenti dichiarano che lo Statuto della presente Associazione è conforme alla clausole di cui all’art. 111, comma 4-quinquies del T.u.i.r. ed all’art. 4, comma 6, del D.P.R. 633/72, come modificati dal D.Lgs. 460/97.

Art. 21 Clausola compromissoria

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l’associazione, gli associati e i membri del Consiglio Direttivo, o tra di essi, relativamente alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, inadempimento, cessazione, risoluzione del presente statuto nonché di atti ad esso collegati, sarà risolta da un Collegio arbitrale, composto da tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna parte e il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri nominati dalle parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze.
Qualora la controversia coinvolga più di due parti, e non sia possibile identificare due soli centri di interesse contrapposti, essa sarà demandata ad un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze.
L’arbitrato è da intendersi rituale, e per quanto non espressamente disposto dalla presente clausola, saranno applicate le norme di cui agli artt. 810 ss. c.p.c..